- QUESITO
Nel caso di contratti di lavoro di durata molto breve stromectol online bestellen come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori? Se ad esempio si attiva un contratto breve (es. di una settimana) e considerato che l’accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 60 giorni, se dopo pochi giorni (meno di 60) il datore di lavoro dovesse ricevere una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver ancora formato il lavoratore?
- RISPOSTA
Innanzitutto l’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8. Nello stesso articolo, al comma 4, si stabilisce che:
“4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”. |
Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, mediante un accordo, le modalità della formazione dei lavoratori , cosa che la Conferenza ha fatto con l’Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
E’ con il punto 10 del succitato Accordo del 21/12/2011, nel quale sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che è stata regolamentata la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. Secondo tale punto infatti:
- “Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi di cui al presente accordo, unicamente in sede di prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i preposti a corsi di formazione di contenuto rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione”
L’Accordo ha richiesto che la formazione de lavoratori neoassunti avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.
I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.
In conclusione il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di inadempimento lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1.
La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. |