Scadono il 26/7/2012 i termini di applicazione delle disposizioni transitorie di cui all’Accordo del 21/12/2011 raggiunto nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni sulla formazione dei datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 commi 2 e 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i..
Il suddetto Accordo al punto 11 prevedeva, infatti, che i datori di lavoro che avessero frequentato entro sei mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo stesso, avvenuta il 26/1/2012 e quindi entro il 26/7/2012, corsi di formazione forrmalmente e documentalmente approvati alla stessa data di entrata in vigore e rispettosi delle previsioni di cui all’articolo 3 del D. M. 16/1/1997 per quanto riguarda durata e contenuti, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione secondo i nuovi criteri di cui al punto 5 del citato Accordo.