assomicroimprese

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE ASSOMICROIMPRESE

ART. 1: DISPOSIZIONI GENERALI
E’ costituita l’Associazione denominata Assomicroimprese, con sede in Udine, alla Via Tavagnacco 61. L’Associazione ha durata illimitata; lo scioglimento è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Le spese saranno a carico degli associati.
All’Associazione possono aderire le imprese costituite in forma individuale o societaria, i professionisti ed i lavoratori autonomi, che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 9, ovvero qualunque altra impresa e/o professionista e/o privato, che, previo accertamento da parte del Consiglio Direttivo, siano interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.
Assomicroimprese opera per la qualificazione, l’affermazione, promozione e lo sviluppo sociale delle imprese associate, anche con l’organizzazione di iniziative di tutela giudiziaria, fiscale e tributaria; iniziative politico – sindacali; attività e relazioni con le istituzioni  europee, nazionali, regionali e locali; iniziative ed attività formativa per la diffusione della cultura d’impresa; diffusione delle opportunità di sviluppo, qualificazione professionale ed imprenditoriale e la formazione continua; iniziative di promozione sia nazionali che internazionali; attività di organizzazione e promozione di servizi per le imprese; convenzioni.
Per favorire il conseguimento delle finalità associative l’Assemblea di Assomicroimprese può deliberare l’affiliazione di altre associazioni, nonché l’adesione di Assomicroimprese ad altre associazioni. L’Associazione è apolitica ed apartitica e non ha fini di lucro.

 ART. 2: LA RAPPRESENTANZA
All’Associazione è conferita la rappresentanza sindacale degli associati e la rappresentanza nei confronti di enti, istituzioni pubbliche e private, pubbliche amministrazioni, organizzazioni sociali, politiche ed economiche. Attraverso la rappresentanza l’Associazione realizza la tutela dei soci.

 ART. 3: I SERVIZI
L’Associazione può organizzare, direttamente o tramite strutture e professionisti tutti i servizi di interesse degli associati. In particolare, l’Associazione assiste e rappresenta gli associati nella stipulazione di contratti collettivi e nella promozione di ogni altra intesa e accordo di carattere economico e finanziario; designa e nomina i propri rappresentanti delegati, in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia prevista; promuove la costituzione di collegi arbitrali per la risoluzione di controversie tra imprenditori e tra essi e i consumatori; collabora con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e con gli Enti assistenziali per armonizzare i rapporti fra i datori di lavoro ed i lavoratori; a tale scopo può promuovere la costituzione di organismi paritetici partecipandovi a qualsiasi livello; presta agli associati che lo richiedano, e dietro corresponsione di un contributo supplementare finalizzato al rimborso delle spese e determinato dall’Organo competente, consulenza ed assistenza in materia sindacale, amministrativa, legale, contabile, fiscale e finanziaria, nonché attività di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico, che non siano dalla legge riservate a speciali categorie di professionisti. Ai servizi organizzati dall’Associazione possono accedere esclusivamente gli associati.

 ART. 4: ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E CATEGORIALE
Ai soli fini di un migliore raggiungimento degli scopi sociali, il Consiglio Direttivo di Assomicroimprese – nel rispetto dei criteri di economicità, di efficienza organizzativa e di rappresentatività – può istituire Sezioni, anche settoriali e/o di categoria, su tutto il territorio nazionale italiano, determinandone natura, funzioni, organi, strutture e competenze. Esse sono suddivisioni interne dell’Associazione, operanti nell’ambito e secondo gli indirizzi generali di politica economico-sindacale stabiliti dagli organi statutari dell’Associazione stessa.

 ART. 5: I SOCI
L’adesione all’ Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 6. I soci si dividono in: soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all’Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell’Associazione; soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all’Associazione; soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell’Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell’Associazione.
Tutti i soci hanno diritto di voto. I soci onorari e i soci fondatori possono essere dispensati dal versamento delle quote sociali.

 ART. 6: LE MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. L’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci è deliberata a maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo. Le eventuali reiezioni debbono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

 ART. 7: CONTRIBUTI – QUOTA ASSOCIATIVA
All’atto dell’iscrizione, l’Associazione potrà richiedere al nuovo socio una tassa fissa di iscrizione, oltre alla quota associativa. Possono, inoltre, essere richiesti dei contributi integrativi a copertura degli oneri sostenuti per l’assistenza diretta alle singole aziende nonchè per prestazioni varie allo scopo di fronteggiare particolari situazioni.

 ART. 8: SANZIONI
I comportamenti dei soci, che non siano così gravi – come nei casi di cui al successivo art. 9 da comportare l’espulsione, sono passibili delle seguenti sanzioni: censura; sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale per un periodo non superiore a mesi sei; decadenza del rappresentante del socio che ricopre cariche direttive nell’Associazione; decadenza del rappresentante del socio che ricopre incarichi in sede di rappresentanza esterna dell’Associazione; sospensione del diritto di elettorato passivo e/o attivo. Le sanzioni vengono deliberate in alternativa, od anche cumulativamente, dal Consiglio Direttivo. Prima di procedere all’applicazione della sanzione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo allo stesso facoltà di replica.
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 ART. 9: LA PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta, a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso, secondo quanto statuito dall’art. 24 comma 2 c.c..
L’esclusione dei soci è deliberata dall’Assemblea (art. 24 c.c.):per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione; per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione;per indegnità; per altro grave motivo (art. 24 comma 3 c.c.).
Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale il socio con il decorrere del termine previsto per il pagamento a mezzo di semplice avviso scritto senza diritto di replica, viene escluso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (art. 24 comma 4 c.c.).

 ART. 10: I DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
Tutti i soci hanno diritto: a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;a partecipare all’Assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia, previa congrua richiesta scritta. Tutti i soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a frequentare l’Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività; versare la quota associativa annuale.

 ART. 11: GLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea dei soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’ Associazione; il Collegio del soci fondatori; L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

 ART. 12: L’ASSEMBLEA
L’ Assemblea è composta da tutti i soci dell’Associazione che sono in regola con il versamento della quota associativa annuale; si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare le linee strategiche dell’Associazione ed esaminare e deliberare sull’utilizzo delle risorse conferite dagli associati, nonché per l’approvazione del bilancio. L’Assemblea si riunisce in seduta elettiva ogni nove anni per eleggere i componenti il Consiglio Direttivo. L’assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessita’ o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati. In quest’ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale (art. 20 c.c.)
L’Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci, in prima convocazione, e sempre in seconda convocazione. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno 20 giorni (ridotti 5 in caso di convocazione urgente) prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che non può essere fissata prima che siano trascorsi due giorni ( ridotti a un giorno in caso di convocazione urgente) dalla prima convocazione, o in alternativa mediante avviso da affiggersi all’albo della sede sociale o pubblicato sui quotidiani principali almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea.

 ART. 13: VOTAZIONI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in caso di prima convocazione e con qualsiasi numero di associati in caso di seconda convocazione ad eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, per la quale è necessaria la presenza dei tre quarti e il voto favorevole di tutti i presenti (art. 21 c.c.). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto (art. 21, comma 1, c.c.).
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario all’uopo nominato eletto tra i presenti e da questi sottoscritte insieme al Presidente. Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all’albo della sede.

 ART.14: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo viene eletto per il 50% approssimato per eccesso dal Collegio dei soci fondatori e per il 50% approssimato per difetto dall’Assemblea ed è composto da 3 a 5 membri in numero dispari. i Consiglieri eletti restano in carica per  nove anni e sono rieleggibili.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o cooptando i soci che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. Nell’ impossibilità di attuare detta modalità, se decade oltre la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo, altrimenti i membri del Consiglio restanti rimangono in carica fino allo scadere del Consiglio stesso.
Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente, che rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni: curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione; curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti; predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di dell’Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale; nominare il Presidente dell’Associazione. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età. Il Consiglio direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà più uno dei Consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti: in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario all’uopo nominato eletto tra i presenti e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

 ART.15: IL PRESIDENTE
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti, ogni nove anni; egli è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza , al membro del Consiglio più anziano d’età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

 ART.16: COLLEGIO DEI SOCI FONDATORI
Il Collegio dei soci fondatori è composto da tutti i soci fondatori in forza e non dimissionari e si riunisce almeno una volta all’anno. Il Collegio dei soci fondatori ha il potere di eleggere il 50% approssimato per eccesso dei membri del Consiglio Direttivo, con le stesse modalità con cui l’Assemblea degli associati elegge la sua quota di membri del Consiglio Direttivo. Nel caso di parità del voto tra i soci fondatori prevale il voto del socio fondatore che ha assunto il ruolo di Presidente nel primo consiglio direttivo.

ART.17: LA GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione. Il Consiglio direttivo può stabilire che i membri del Consiglio stesso e particolari incarichi affidati ai soci vengano retribuiti con un gettone di presenza per ogni incontro o riunione o compito svolti.

ART.18: IL PATRIMONIO
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono: dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo;dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in competenza contrasto con gli scopi sociali. da iniziative promozionali Ogni mezzo che non sia in contrasto con le finalità dell’Associazioni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.

 ART.19: L’ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea unitamente alla relazione circa l’attività svolta.

 ART.20: I LIBRI SOCIALI
L’Associazione dovrà tenere i libri contabili eventualmente previsti dalla legge è dovrà inoltre tenere una contabilità che registri le somme ricevute e versate, indicando le operazioni svolte.

 ART.21: RINVIO
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Il Presidente Gianluca Perna

Il Segretario dott. Marco Borsetta

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