Domande sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 ad una società di fratelli.
QUESITO
Ad una società in accomandita semplice costituita da tre fratelli che gestiscono un esercizio commerciale e che prestano l’attività lavorativa per conto della stessa quali disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 si applicano?
RISPOSTA
Innanzitutto è bene precisare che non avendo a che fare con un’impresa familiare, anche se la stessa è gestita da fratelli, in quanto si è in presenza di una società in accomandita semplice, rientriamo pienamente nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008.
Nelle società in accomandita semplice infatti il socio accomandatario è considerato datore di lavoro mentre i soci accomandanti, se prestano attività lavorativa per conto della società medesima, risultano essere equiparati a lavoratori subordinati, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008.
La società dovrà provvedere ad attuare tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dovrà quindi effettuare la valutazione dei rischi, redigere il DVR, istituire il servizio di prevenzione e protezione o ricorrere allo svolgimento diretto del servizio medesimo, formare i lavoratori (anche se soci) ecc..
Giusto a titolo esplicativo, l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 è quello che ha fissato le disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile, oltre che quelle a carico dei lavoratori autonomi, stabilendo che:
“1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”
A tal punto è opportuno richiamare e precisare che, secondo il succitato articolo 230-bis del codice civile, per impresa familiare si intende una impresa nella quale prestano attività lavorativa in maniera abituale il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado del titolare i quali vengono considerati collaboratori familiari.