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Luglio 16th, 2012

Articolo:

Nel caso di contratti di lavoro di durata molto breve come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori?

News, by Gianluca.
  • QUESITO

Nel caso di contratti di lavoro di durata molto breve stromectol online bestellen come bisogna comportarsi per quanto riguarda la formazione dei lavoratori?  Se ad esempio si attiva un contratto breve (es.  di una settimana) e considerato che l’accordo dà la possibilità di adempiere a tale obbligo entro 60 giorni, se dopo pochi giorni (meno di 60) il datore di lavoro dovesse ricevere una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza può essere sanzionato per non aver ancora formato il lavoratore?

 

  • RISPOSTA

Innanzitutto l’obbligo della formazione dei lavoratori da parte del datore di lavoro è contenuto nel comma 1 dell’art. 37 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 8.  Nello stesso articolo, al comma 4, si stabilisce che:

“4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi”.

Con il comma 2 dello stesso articolo 37 il legislatore ha assegnato alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il compito di definire, mediante un accordo, le modalità della formazione dei lavoratori , cosa che la Conferenza ha fatto con l’Accordo raggiunto nella seduta del 21/12/2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11/1/2012 ed entrato in vigore il 26/1/2012.
E’ con il punto 10 del succitato Accordo del 21/12/2011, nel quale sono riportate le disposizioni transitorie di prima applicazione, che è stata regolamentata la formazione dei lavoratori nel caso di nuove assunzioni. Secondo tale punto infatti:

  • “Al fine di consentire la  piena  ed  effettiva  attuazione  degli obblighi di cui al presente accordo,  unicamente  in  sede  di  prima applicazione, i datori di lavoro sono tenuti ad avviare i dirigenti e i  preposti  a  corsi  di  formazione  di  contenuto  rispettivamente coerente con le disposizioni di cui al presente accordo in modo che i medesimi corsi vengano conclusi entro e non oltre il  termine  di  18 mesi dalla pubblicazione del presente accordo. Il personale di  nuova assunzione deve essere avviato  ai  rispettivi  corsi  di  formazione anteriormente o,  se  ciò  non  risulta  possibile,  contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi,  ove  non  risulti  possibile completare  il  corso  di  formazione  prima  della  adibizione   del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie  attività,  il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non  oltre 60 giorni dalla assunzione”

L’Accordo ha richiesto che la formazione de lavoratori neoassunti  avvenga anteriormente o, se ciò non risulti possibile, contestualmente all’assunzione  e che la formazione stessa debba essere completata prima che il lavoratore sia adibito alla sua attività.

I 60 giorni indicati nell’Accordo non costituiscono un periodo entro il quale il datore di lavoro ha l’obbligo di avviare la formazione, come indicato nel quesito, ma un periodo entro il quale lo stesso la deve comunque completare se proprio non lo ha potuto fare prima che il lavoratore fosse avviato alla sua attività.

In conclusione  il datore deve comunque provvedere a formare il lavoratore neoassunto anteriormente o contestualmente all’assunzione ed in caso di inadempimento  lo stesso può essere sottoposto a sanzione in occasione di una visita ispettiva da parte dell’organo di vigilanza avendo violato il citato art. 37 comma 1.

La sanzione per gli inadempienti è stabilita dall’art. 55 comma 5 lettera c) del D. Lgs. n. 81/2008 nell’arresto da due a quattro mesi o nell’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.

 

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