Con gli accordi del 21-12-2011 (Repertorio n. 221 e Repertorio n. 223), pubblicato sulla G. U. n.8 dell’11 gennaio 2012, la Conferenza Permanente tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ha definito l’applicazione ultima degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza) in merito alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro, e dei Datori di lavoro che intendono svolgere direttamente le funzioni di Responsabilità del servizio di Prevenzione e Protezione ( RSPP).
Gli accordi sono entrati in vigore il 26-01-2012, fatte salve diverse scadenze indicate negli stessi provvedimenti.
Negli accordi si definiscono:
– i requisiti dei docenti,
– l’organizzazione della formazione,
– la metodologia di insegnamento/apprendimento,
– l’articolazione dei percorsi formativi,
– i contenuti del percorso formativo.
Si tratta di due distinti provvedimenti, il primo ( Repertorio 221 ) rivolto ai lavoratori ed il secondo (Repertorio 223) rivolto a datori di lavoro, che, nei casi espressamente previsti dalla normativa, intendono svolgere l’incarico di RSPP.
Le attività vengono suddivise in tre grandi gruppi, o macro-categorie di rischio, in base ai codici ATECO 2002_2007 : Rischio BASSO, MEDIO ed ELEVATO, sulle quali si definiscono i percorsi formativi.