Sicurezza sul lavoro per lavoratori stagionali
Colui che svolge lavoro stagionale deve essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81? La loro presenza in un azienda comporta obblighi per il Datore di lavoro?
Premetto che chiunque presti una qualsiasi attività in un luogo di lavoro, come anche lavoratori stagionali, deve essere protetto dai rischi che possono trovarsi nei luoghi di lavoro e quindi il datore di lavoro sarà tenuto ad applicare gli obblighi previsti dal Testo Unico per la tutela dei lavoratori, anche rispetto alla valutazione dei rischi, all’informazione e simili.
Rispetto alla formazione è necessario invece tenere in considerazione quanto detto nell’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori (entrato in vigore il 11/01/2011), che prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “rischio basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “rischio medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “rischio alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007).
Tale Accordo detta: “Fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3, comma13, del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l’articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali.”
Concludendo non è necessario formare i lavoratori stagionali rispetto alla sicurezza nei luoghi di lavoro fino a quando il governo non legifererà rispetto a questa categoria di lavoratori. In caso di mancata emanazione del provvedimento entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo Stato-Regioni (quindi entro 11/07/2013), l’articolazione dei percorsi formativi, come descritti, si applica anche con riferimento alla richiamata categoria dei lavoratori stagionali.