Lʼarticolo è tratto dal nostro caro amico ing. Gerardo Porreca – www.porreca.it
Nel caso prospettato nel quesito, nei confronti del personale direttamente subordinato all’Associazione Sportiva vanno applicate direttamente tutte le disposizioni poste a tutela della loro salute e quelle inerenti la organizzazione del “sistema sicurezza sul lavoro” di cui al D. Lgs. n,. 81/2008 e s.m.i. (istituzione del SPP, valutazione dei rischi, redazione del DVR o autocertificazione, informazione e formazione dei lavoratori, eventuale loro sorveglianza sanitaria, ecc).
Nei confronti invece delle aziende con le quali sono stati stipulati dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione e che svolgono la loro attività nell’ambito dell’Associazione, così come avviene nel caso prospettato nel quesito, vanno rispettate in particolare le disposizioni poste a carico del datore di lavoro committente e contenute nell’art. 26 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
E’ necessario quindi che il datore di lavoro committente che ospita tali aziende, e quindi l’Associazione, provveda ad effettuare nei confronti delle aziende stesse che ospita una verifica dell’idoneità tecnico professionale secondo le modalità indicate nella lettera a) del comma 1 dello stesso articolo 26, ed inoltre a scambiare con le stesse le informazioni sui rischi specifici, nonché a cooperare con esse nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed a coordinare gli interventi di protezione e prevenzione (comma 2), ed infine ad individuare in collaborazione con le stesse i rischi di natura interferenziale
e quindi ad elaborare un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) da allegare ai singoli contratti (comma 3) controllandone l’applicazione.