Per tutte le attività produttive (fabbriche, uffici, impianti, pubblica amministrazione, ecc.) è prevista la presenza di un Piano di emergenza ed evacuazione (D. Lgs. 81/08, art. 43 e DM 10/03/98, art. 5). Il Piano di emergenza viene redatto dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e gli addetti alle emergenze, tenendo conto della struttura, del tipo di attività, dei turni di lavoro, dell’eventuale presenza di persone esterne e della composizione della squadra di emergenza.
Sono esonerate solo quelle aziende dove sono impiegati meno 10 dipendenti, ad eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco (a rilascio C.P.I.) come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577 (ad esempio: discoteche, teatri, grandi impianti industriali, oleodotti, etc…) adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un Piano di emergenza..
DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. (pubblicato sul S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) (aggiornato con le modifiche apportate dal DM 8 settembre 1999)
(omissis)
Art. 5 – Gestione dell’emergenza in caso d’incendio
1. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all’allegato VII.
2. Ad eccezione delle aziende di cui all’art. 3, comma 2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso d’incendio.