LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO NELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, ASSOCIAZIONI CULTURALI, ASSOCIAZIONI RICREATIVE E DI PROMOZIONE SOCIALE
Dato che il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (art. 3, comma 1) “ si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ed a tutte le tipologie di rischio”, è evidente che anche le associazioni sportive dilettantistiche, associazioni ricreative, associazioni culturali, associazioni di promozione sociale, ecc. (d’ora in poi indicate genericamente “associazioni” ) sono soggette al campo di applicazione della norma stessa: di conseguenza è necessario che i legali rappresentati delle “associazioni” pongano in essere tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 illustrate nella presente Guida, “ tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”, ovvero applicare tutto quanto disposto dalla suddetta normativa antinfortunistica in maniera specifica caso per caso.
CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE CHE OPERANO ALL’INTERNO DELLE “ASSOCIAZIONI”
(TRATTO DALL’ART. 2 D.LGS. 81/08 – DEFINIZIONI)
- «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
b. «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. E’ il legale rappresentante “dell’Associazione” ed ha la responsabilità del lavoratore.
Anche in questo caso, data la molteplice suddivisione in tipologie di organizzazioni previste dalle norme, è possibile una individuazione in base al potere di spesa e decisionale nell’abito dell’Associazione stessa.
OSSERVAZIONE IMPORTANTE:
Una serie di pareri ministeriali, cui hanno fatto seguito numerose leggi regionali (tra cui anche quelle della Regione Emilia Romagna e della Regione Veneto) hanno chiarito che i soggetti che prestano la propria attività spontaneamente, a titolo gratuito o con mero rimborso delle spese, a favore delle “Associazioni” debbano essere equiparati a volontari. Da ciò consegue che, ai fini di applicazione della norma per la Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), volontario significa lavoratore. (Vedere a tal proposito il Parere Regione Veneto del 22 giugno 2010 – “Applicazione del D.Lgs. 81/08 per le Associazioni sportive dilettantistiche e Associazioni di promozione sociale”).
Le suddette leggi regionali chiariscono altresì che tale disciplina antifortunistica, nell’ambito associazionistico in esame, si sostanzia nel fatto che tutti i citati volontari dovranno:
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- Utilizzare le attrezzature di lavoro conformemente alle disposizioni della Legge (Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.);
- Utilizzare correttamente e conformemente alla Legge i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) forniti dal datore di lavoro (legale rappresentante dell’attività);
- In generale, è responsabilità del lavoratore osservare tutte le regole per la propria sicurezza e per quella altrui sia dettata dalla vigente normativa antinfortunistica, che disposta dal legale rappresentante dell’Associazione.
Ricapitolando, tutte le definizioni previste per le fattispecie organizzative delle “Associazioni” possono essere classificate nella tabella seguente:
TIPOLOGIA DI INCARICO |
TIPOLOGIA DI INCARICO |
Volontario con o senza percezione di compenso (per attività sportive e non) |
Lavoratore subordinato |
Volontario in genere |
Lavoratore subordinato |
Collaboratore a progetto, anche “a domicilio” |
Lavoratore subordinato |
Collaboratori occasionali |
Lavoratore subordinato |
Percettore di compensi sportivi |
Lavatore subordinato (eventualmente lavoratore autonomo)
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Lavoratore con partita IVA |
Lavoratore autonomo |
Associato in partecipazione (anche per la gestione di attività di ristorazione all’interno di impianti sportivi) |
Lavoratore subordinato |
OSSERVAZIONE IMPORTANTE: Anche nelle “Associazioni” è obbligatorio valutare i rischi connessi all’attività da esse esercitata.
AGGIORNAMENTO MAGGIO 2013
Sono obbligati alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi sulla sicurezza le Organizzazioni di Volontariato (“datori di lavoro”) che abbiano nel loro organico lavoratori subordinati ed equiparati.
Se un’Organizzazione di Volontariato ha esclusivamente Volontari non sussiste l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi con relativa redazione del documento. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 12-bis, D.Lgs. 81/08, ricorre l’obbligo di fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Pertanto dovrà essere svolta una valutazione dei rischi mirata a fornire ai volontari le suddette informazioni.
Con la pubblicazione della legge di conversione del D.L. 57/2012 è venuta meno la possibilità per il datore di lavoro con meno di 10 lavoratori di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione del rischio, obbligando pertanto tutti i datori di lavoro, ad adeguarsi alla redazione e tenuta del Documento di Valutazione del Rischio entro il 31 Maggio 2013.
Chi fino ad ora si è avvalso della autocertificazione, potrà redigere il Documento di Valutazione del Rischio secondo le Procedure Standardizzate “semplificate”. A tale Procedure Standardizzate potranno attenersi anche i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori. Il D. Lgs. 81/08 prevede che la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi è punita con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
OSSERVAZIONE IMPORTANTE: Nelle “Associazioni” è necessari a la sorveglianza sanitaria a seconda della presenza dei fattori di rischio specifici (tabellati) che vanno a discapito della salute del lavoratore. L’obbligo di sottoporre a sorveglianza sanitaria il lavoratore emerge dalla Valutazione dei Rischi e va studiato caso per caso.
OSSERVAZIONE IMPORTANTE: La delega di responsabilità dai Legali Rappresentanti ai preposti nelle “Associazioni”, procedura spesso consigliabile ed opportuna, deve risultare da atto scritto specifico e dettagliato e recare data certa, nonché tutti i limiti e le condizioni riportati sopra.