Il Decreto 17 luglio 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 Agosto 2013) introduce nuovi vincoli per
la corretta informazione del consumatore.
In particolare il decreto definisce le informazioni minime da riportare (in un apposito cartello) nei
luoghi in cui sono offerti in vendita al consumatore finale pesce e cefalopodi freschi, nonche'
pesci di acqua dolce, sfusi o preimballati per la vendita diretta ed il consumo a crudo. Nelle pescherie
quindi si troverà un cartello che deve riportare la seguente dicitura:
“In caso di consumo crudo, marinato o non completamente cotto il prodotto deve essere preventivamente
congelato per almeno 96 ore a -18 °C in congelatore domestico contrassegnato con tre o piu' stelle”.
Tale informazione si riferisce al trattamento preventivo che dovrebbe essere effettuato anche a livello
domestico per evitare il rischio Anisakis. Questo trattamento è relativo ad un congelamento domestico
differente per tempi e temperature rispetto al trattamento di bonifica effettuato a livello della ristorazione
mediante l’uso dell’abbattitore.