assomicroimprese

Aprile 8th, 2013

Articolo:

Divieto alcolici nelle ore notturne

News, by Gianluca.

Divieto di vendita alcolici in ore notturne anche nelle medie e grandi strutture di vendita

Il DL 3 agosto 2007, n. 117 (Codice della strada) all’articolo 6,  comma 2-bis  sanciva l’obbligo, per i soli  esercizi di vicinato,  di non vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24 alle ore 6.

A seguito dell’entrata in vigore della liberalizzazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali per effetto dell’articolo 31 della legge 214/2012, è stato posto un quesito al Ministero dello sviluppo economico (MISE) per sapere se il divieto di vendere alcolici nelle ore notturne, previsto e sanzionato esclusivamente per gli esercizi di vicinato, fosse da ritenersi applicabile anche alle altre tipologie di esercizi commerciali quali medie e grandi strutture di vendita.

Il Mise aveva a suo tempo  risposto ritenendo che la “ratio” del divieto mirava a limitare il consumo delle bevande alcoliche nelle ore notturne, a prescindere dal tipo di esercizio che le ponesse in vendita anche se, la mancanza di una specifica fattispecie sanzionabile, richiedeva apposita pronuncia da parte del Ministero dell’Interno.

Con risoluzione del Mise del 20 febbraio U.S. è stato diffuso un parere del Ministero dell’Interno in merito all’applicazione dell’ interruzione della vendita di bevande alcoliche nelle ore notturne. Il Ministero dell’Interno con propria nota si è espresso nel senso di ritenere che il divieto di vendere alcolici dalle ore 24 alle 6, previsto dal  Codice della Strada  nei confronti dei soli esercizi di vicinato, debba ritenersi applicato anche alle medie e grandi strutture di vendita e che alle stesse debbano essere applicate le medesime sanzioni comminate dal comma 3 dell’articolo 6 del DL 3 agosto 2007, n. 117, ovvero:

  • sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000;
  • se siano state contestate, nel corso del biennio, due distinte violazioni è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da sette fino a trenta giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente.

Analogo caso si era già recentemente verificato quando con risoluzione n.18512 del 4 febbraio 2013, Il Ministero dello Sviluppo Economico aveva fornito la propria interpretazione in relazione al comma 3-bis dell’art. 7 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni , dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, argomento già trattato dalla nostra Associazione (www.assomicroimprese.it/archives/3603).

In conclusione, considerando le  normative vigenti, possiamo dire che: il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nei locali notturni dalla ore 3.00 alle ore 6.00; il divieto di vendita e somministrazione nei locali “di vicinato” nonché nelle  “medie e grandi strutture di vendita” dalle ore 24.00 alle ore 6.00; possibilità di vendere alcolici negli “happy hours” dalle ore 17.00 alle ore 20.00; obbligo di porre un apparecchio per la rilevazione volontaria del tasso alcolemico e relative tabelle illustrative dei danni che fa l’alcol all’uscita dei locali notturni. In particolare, in relazione all’obbligo di porre l’apparecchio per la rilevazione fuori dai locali la norma è valida per tutti i locali (compresi bar, alberghi, ristoranti) che proseguono l’attività dopo le ore 24.00. La sanzione pecuniaria in caso di inosservanza varia da 300 a 1.200 euro. Per la vendita di alcolici possono essere previste deroghe al divieto di somministrazione dopo la fascia oraria indicata solo da parte del sindaco e solamente un paio di volte all’anno, nello specifico nella notte del 15 agosto e del 31 dicembre. Nel caso in cui non vengano rispettate le norme scatterebbe una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 20mila euro, più la sospensione da 7 a 30 giorni dell’attività, in caso di recidiva – da intendersi 3 casi nel biennio.

 

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