CHIARIMENTO PER I LAVORATORI STAGIONALI (SETTORE TURISTICO, ALBERGHIERO e della RISTORAZIONE)
In vista delle ormai imminenti aperture stagionali e viste le numerose richieste di chiarimenti pervenuteci da parte degli operatori in materia di formazione dei lavoratori stagionali, redigiamo il seguente comunicato che chiarisce a nostro avviso il recepimento corretto della normativa.
Con l’accordo del 21/12/2011 pubblicato sulla G.U. n°8 del 11/01/12, la Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni ha definito le modalità di applicazione dell’art.37 del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza) relativo all’obbligo del datore di lavoro di formare i lavoratori in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. L’accordo è entrato in vigore il 26/01/2012 e prevedeva una esenzione temporanea della formazione immediata dei lavoratori per 12 mesi dall’entrata in vigore.
A partire quindi dal 26 gennaio 2013 tutti i lavoratori (per lavoratori si intende “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione”) devono aver frequentato il corso di formazione ed essere pertanto in possesso del relativo attestato.
Inoltre l’accordo stato regioni premette che “fino all’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 3 comma 13 del D.lgs 81/08″ lo stesso accordo” non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati”.
E qui nasce l’interpretazione errata. Infatti i lavoratori stagionali a cui si riferisce il dispositivo sopra citato sono soltanto quelli del settore agricolo e non già quelli del settore turistico, tanto è vero che l’art. 3 comma 13 si limita ad indicare esclusivamente: ” in considerazione della specificità dell’attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo (…) le imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti colturali aziendali(…)“.
L’Accordo sulla formazione dei lavoratori ha quindi sostanzialmente precisato, in definitiva, che lo stesso si applica anche ai lavoratori stagionali ad esclusione di quelli che operano nel settore dell’agricoltura e contestualmente alle condizioni indicate nel medesimo comma 13.
Ciò detto è evidente che i lavoratori stagionali che operano nel settore turistico, inserite per la maggior parte nell’allegato 2 del citato Accordo fra le aziende a rischio basso, devono essere formati secondo i criteri dettati dall’Accordo medesimo e quindi devono essere sottoposti ad una formazione generale di quattro ore e ad una formazione specifica di altre quattro ore rispettando i contenuti fissati nell’Accordo medesimo.
Ricordiamo che le sanzioni per chi non ottempera a tale disposizione normativa è la seguente: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro (violazione Articolo 37, co. 1, 7, 9 e 10: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente).