MICROIMPRESE: VALUTAZIONE DEI RISCHI CON AUTOCERTIFICAZIONE SOLO FINO AL 31 MAGGIO
Si segnala che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con una nota ( del 31/01/13 )ha recentemente chiarito il termine finale per l’esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Nella nota si precisa che la possibilità per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti di effettuare la valutazione dei rischi mediante autocertificazione termina il 31 maggio 2013.
Di conseguenza dal 31/05/2013 non sarà più possibile autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi, ma dovrà essere predisposto il DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (previsto all’art 28 D.Lgs 81/2008) che dovrà essere firmato da Datore di Lavoro (DL), Responsabile della Sicurezza (RSPP), Medico Competente (MC) se nominato, e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSA/RLST). Tale documento dovrà essere custodito in azienda ed esibito in caso di ispezione dell’organo di controllo. Questo documento deve essere redatto entro 90 giorni dall’apertura di ogni nuova attività.
Le sanzioni previste a carico del Datore di Lavoro per la mancata predisposizione del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI sono: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 55 comma 1a) D.Lgs 81/2008).
Nulla cambia ovviamente per i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori ai quali è stata estesa la facoltà, dopo l’entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 30/11/2012 che ha recepite le procedure standardizzate, di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle stesse.
Ricordiamo quindi le aziende attualmente sprovviste del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI di predisporne quanto prima l’elaborazione onde non incorrere, in caso di controllo, nelle citate sanzioni.