Con il D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189 – Art. 7, comma 3-bis, il Ministero dello sviluppo economico pone il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori.
Il dubbio insinuatosi sin da subito ha riguardato l’interpretazione del termine “vendita” in quanto la legislazione più recente in materia di esercizi commerciali e pubblici esercizi ha tendenzialmente utilizzato il termine “vendita” con riferimento all’attività di asporto ed il termine “somministrazione” con riferimento alla vendita al pubblico per il consumo sul posto.
Con la risoluzione n. 18512 del 4 febbraio 2013 è stata diffusa la nota del Ministero dell’Interno con la quale la medesima Amministrazione ha confermato e ulteriormente chiarito quanto sostenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico in materia di divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori.
L’interpretazione della norma chiarisce che il legislatore con il termine “vende” non possa che avere voluto intendere “fornire” tali bevande senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Se così non fosse, infatti, si avrebbe la paradossale situazione di divieto di vendita di bevande alcoliche per asporto ai minori di 18 anni ma sarebbe consentito venderle per il consumo sul posto.
Accertato dunque il divieto di vendita e somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 18 anni si ricorda anche che i provvedimenti in caso di infrazione sono differenti in merito all’età del minore. E’ infatti prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque venda o somministri bevande alcoliche ai minori di anni diciotto e, se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (art. 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125). Tuttavia, se l’esercente commette l’infrazione nei confronti di un minore di sedici anni, è punito con l’arresto fino a un anno e, se il fatto è commesso più di una volta, si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi (art. 689 del codice penale).