Procedure standard per la valutazione dei rischi
Sulla Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2012 n. 285 un comunicato annuncia che con il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sono state recepite le Procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’art.29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Chi deve o può utilizzare le procedure standardizzate?
La procedura standardizzata si applica alle imprese che occupano fino a 10 lavoratori ma può essere utilizzata anche dalle imprese fino a 50 lavoratori, ad esclusione delle aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28 del D.Lgs. 81/2008 (ad es. le aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del D.Lgs. 334/99 e s.m.i., le centrali termoelettriche, gli impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95 e s.m.i., le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni).
Quali sono i vantaggi delle Procedure Standardizzate?
In breve, la redazione del DVR secondo le procedure standardizzate consente di:
• operare in maniera semplice e guidata
• essere certi di aver considerato tutti i rischi
• utilizzare un metodo oggettivo di valutazione
• mettersi al riparo da contestazioni da parte di un eventuale ispettore
• operare in maniera più veloce rispetto alla modalità classica
Il documento si compone di due parti. La prima contiene le istruzioni e i supporti informativi utili alla compilazione della valutazione dei rischi e si compone dei paragrafi:
1) Scopo;
2. Campo di applicazione;
3. Compiti e responsabilità;
4) Istruzioni operative.
La seconda parte contiene la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi:
– modulo n. 1.1 “descrizione generale dell’azienda”;
– modulo n. 1.2 “lavorazioni aziendali e mansioni”;
– modulo n. 2 “individuazione dei pericoli presenti in azienda”;
– modulo n. 3 “valutazione rischi, misure di prevenzione e protezione attuate, programma di miglioramento”.
In sintesi, le fasi di valutazione del processo lavorativo prevede quattro passi:
1) descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni;
2) identificazione dei pericoli presenti in azienda;
3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.
Nel testo del decreto interministeriale viene stabilito che lo stesso entri in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (4 Febbraio 2013).
Infine nel decreto viene preannunciato che, entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore, la Commissione consultiva permanente rielaborerà le procedure standardizzate, anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico.
Si ricorda che per omessa redazione del DVR: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da Euro 2.500 a Euro 6.400.
La pena è aumentata a 4/8 mesi nelle aziende a rischio di incidente rilevante e con l`esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, atmosfere esplosive.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità: ammenda da Euro 2.000 a Euro 4.000.
Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione: ammenda da Euro 1.000 a Euro 2.000.