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Febbraio 4th, 2011

Articolo:

Quali sono gli obblighi riguardanti la sicurezza sul lavoro e l’igiene alimentare ai quali deve adempiere un’ associazione sportiva dilettantistica (ASD) o una societa’ sportiva dilettantistica (SSD)?

News, by Gianluca.

In merito alla questione della sicurezza sul lavoro in questo ambito si è recentemente espresso il ministero  del lavoro attraverso una circolare di chiarimento reperibile sul sito www.lavoro.gov.it che alleghiamo alla presente.

Premesso che gli obblighi imposti dal D.lgs. 81/2008 e s.m. alle aziende con almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro si possono riassumere in:

  • Nominare un RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)
  • Produrre un DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
  • Dare adeguata Formazione ed Informazione ai lavoratori
  • Nominare un numero sufficiente di addetti alla lotta antincendio e al servizio di primo soccorso aziendale

Ricordato che il D.Lgs 81/2008 e s.m. all’articolo 2 comma 1 lettera c definisce “lavoratore” la persona che presta la propria opera con o senza retribuzione presso il complesso aziendale del datore di lavoro ed ancora il socio di società cooperativa o società che presta la proria opera a qualsiasi titolo, il ministero del lavoro chiarisce che per le ASD e le SSD si considerano “lavoratori” esclusivamente gli atleti o i professionisti assunti e stipendiati dalla società, escludendo da questa definizione tutte le altre forme di collaborazione, equiparandole a prestazioni lavorative assimilabili a quelle rese tramite co.co.co. e pertanto non equiparabili neppure a contratti a progetto.

Tali prestazioni lavorative non rientrano neppure nella definizione di lavoratori volontari, poiché le ASD e le SSD non sono associazioni di volontariato. Unico neo del chiarimento ministeriale rientra nella definizione di lavoratore come prestatore d’opera senza retribuzione
che non e’ assimilabile a volontario e neppure a cococo. Sottolineamo che si tratta della maggior parte dei casi!

Tanto premesso, può concludersi che, nel caso in cui gli enti in questione abbiano dipendenti o sportivi professionisti dipendenti, è pacifica l’applicazione delle norme generali a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, mentre, in base al tenore letterale del combinato disposto degli artt. 61 del citato D. Lgs. n. 276/2003 e 2, c. 7, del D. Lgs. 81/2008, è prevista una deroga alla generale applicabililità delle stesse nel caso di lavoratori con contratto di lavoro a progetto che prestano la propria attività lavorativa nei locali del committente.
La nota del ministero, però, non contiene indicazioni per quanto riguarda il lavoro dei soci/associati alla società/associazione sportiva. Questi, stando sempre al già citato articolo 2 comma 1 lettera a del D.lgs. 81/2008 e s.m., se non si configurano come datore di lavoro sono equiparati in tutto e per tutto a lavoratori, pertanto tali associazioni o società sportive dilettantistiche sono obbligate ad adempiere a tutti gli obblighi di cui sopra, alla stregua dei Datori di lavoro.

Va da se che, se una associazione/società sportiva è composta da due o più soci, uno dei due si configura come datore di lavoro e l’altro come “lavoratore”; pertanto debbono adempiere al D.lgs. 81/2008. Quindi la stessa sarà obbligata a redigere un Documento di valutazione dei rischi, ad avere un RSPP nonché un numero adeguato di addetti alla lotta antincendio e al servizio di primo soccorso.
Per quanto riguarda, invece, l’igiene degli alimenti si applicano le indicazioni del regolamento comunitario CEE 852/2004 e successivi recepimenti nazionali e regionali che obbligano tutti gli addetti al di la del rapporto di lavoro ed a qualsiasi titolo che operano manipolazione alimentare e somministrazione di bevande (si pensi agli addetti ai chioschi) a seguire un corso di formazione per operatori del settore alimentare di 3 ore ogni 2 anni in sostituzione dell’ex libretto sanitario.

Oltre alla formazione degli operatori deve essere formato anche un responsabile del sistema di autocontrollo HACCP, attraverso un apposito corso obbligatorio di 8 ore. Infine ogni azienda deve possedere un manuale di autocontrollo HACCP da esibire in caso di controllo da parte degli organi competenti.

Concludendo bisogna sempre tenere in considerazione la Ratio Legis, ossia la volontà del legislatore. Quest’ultima appare evidente: la tutele dei lavoratori e dei consumatori. Nel caso delle ASD e delle SSD il responsabile della sicurezza e’ necessariamente il Presidente il quale risponde penalmente e civilmente in caso di infortuni. E’ pertanto importante per l’associazione e per gli organi che la compongono mettere in sicurezza i luoghi di lavoro e tutelare i lavoratori. Si ottengono molti vantaggi sia di tutela della propria persona che di quella degli altri, nel mettersi in regola.

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