La normativa comunitaria del settore alimentare nasce a tutela del consumatore ponendo regole chiare sia per quanto concerne la sicurezza alimentare sia per le informazioni fornite mediante etichettatura e pubblicità sul prodotto immesso in commercio.
In particolare il regolamento (CE) 1924/2006 ed il regolamento (CE) n.1169/2011 definiscono che la pubblicità non deve “dare adito a dubbi sulla sicurezza e/o sull’adeguatezza nutrizionale di altri alimenti” e che nella pubblicità qualsiasi espressione anche solo velatamente suggestiva dell’esistenza di un legame tra il consumo del prodotto alimentare e la salute, debba essere accompagnata da un claim nutrizionale o salutistico, conforme alle prescrizioni del regolamento stesso e precisamente riportato in etichetta. Il claim, altrimenti tradotto “dichiarazione”, deve essere quindi provato da dati scientifici e supportato da specifiche diciture riportate nell’etichettatura del prodotto.
Di seguito riportiamo gli ultimi casi di censura che hanno visto coinvolte:
– Zuegg e Hero per aver pubblicizzato le loro marmellate come prodotti alimentari “senza zucchero”
– Mulino Bianco per aver pubblicizzato i Flauti come merendine “sane”
– Danone per la scorrettezza della pratica commerciale per promuovere lo yogurt Danaos avendo utilizzato indicazioni che “inducono il consumatore in errore rispetto alla effettiva necessità di assumere il prodotto, sulle caratteristiche del prodotto stesso e sulla collaborazione promossa”