assomicroimprese

Ottobre 26th, 2012

Articolo:

Sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti, il chiarimento del Ministero del Lavoro

News, by Gianluca.

Sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti

Colui che svolge stage o tirocini formativi può essere equiparato a tutti gli effetti al lavoratore ai fini dell’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81?  La loro presenza in un azienda senza dipendenti comporta obblighi di prevenzione?  Il titolare è tenuto a particolari obblighi per se stesso?

 

Ecco il chiarimento del Ministero del Lavoro sull’applicazione della normativa prevista dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sulla Sicurezza) per colui che svolge stage o tirocini formativi.

 

Sul sito del Ministero del Lavoro c’è una sezione dedicata alle FAQ ( Frequently Asked Questions ) ovvero le domande più comuni che vengono poste e di recente ne sono state aggiunte alcune nuove, fra queste una riguarda la sicurezza sul lavoro per stagisti e tirocinanti.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/622F3DFB-8D2E-4A33-8670-5C310649A87B/0/Stage_tirocini_formativi.pdf

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

  • svolgere le attività previste dal progetto formativo,
  • osservare l’orario di lavoro e l’ambiente di lavoro
  • seguire le indicazioni dei tutor e fare a loro riferimento per qualsiasi necessità organizzativa
  • mantenere la riservatezza sui dati e sulle informazioni acquisite durante lo stage in merito a processi produttivi
  • rispettare le norme in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

Nell’art. 2 del DLgs 81/08 vengono fornite tutte le definizioni che riguardano le figure coinvolte nella sicurezza sul lavoro, fra queste alla lettera a) del comma 1 vengono chiaramente definiti i lavoratori, come: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e’ equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni.

Questo significa che chiunque presti una qualsiasi attività in un luogo di lavoro, come anche stagisti e tirocinanti che lavorano e apprendono contemporaneamente, deve essere protetto dai rischi che possono trovarsi nei luoghi di lavoro e quindi il datore di lavoro sarà tenuto ad applicare gli obblighi previsti dal Testo Unico per la tutela dei lavoratori, anche rispetto all’informazione e formazione dei suddetti circa i rischi lavorativi ai quali sono esposti.

In particolare, l’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione in materia di sicurezza dei lavoratori prevede una durata dei corsi variabile in funzione del settore di appartenenza dell’azienda (con durate minime di 8 ore per aziende ricadenti nella classificazione “rischio basso”, 12 ore per aziende ricadenti nel “rischio medio” e 16 ore per aziende ricadenti nel “rischio alto”, secondo la classificazione basata sui codici ATECO 2007 prevista nell’Allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011) e sia composta da un modulo di carattere “generale” e un modulo di carattere “specifico”. Quest’ultimo deve essere adattato ai rischi presenti nel settore merceologico al quale appartiene l’azienda.

Ricordiamo inoltre che gli articoli 17 e 31 e segg. del D.Lgs. 81/2008 prevedono anche l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). Tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso se adempia al requisito di aver frequentato un corso di formazione specifico di almeno 16 ore (rischio basso).

Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del Primo soccorso e alla Prevenzione incendi e gestione dell’emergenza. Anche in questo caso, ne deriva l’obbligo di specifici corsi di formazione, oltre a quelli già citati sulla sicurezza dei lavoratori.

Inoltre solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, questi ruoli (Prevenzione incendio  e Primo soccorso) possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, sempre a seguito di specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.

Back Top