Con l’entrata in vigore del “Pacchetto igiene” si è vista necessaria la revisione della normativa sanzionatoria relativa ai controlli sui prodotti alimentari.
Il decreto legislativo 193/2007 precisa ed elenca gli articoli e le normative nazionali abrogati dall’entrata in vigore del “Pacchetto igiene”, definisce quali sono le Autorità competenti individuate per operare i controlli sui prodotti alimentari e definisce nell’art. 6 le sanzioni amministrative relative all’applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/2004, e successive modificazioni.
In particolare le microimprese alimentari che non si occupano di produzione primaria ed attività connesse e che non sottostanno ai Reg. 853/2004 ed Reg. 854/2004 (es. bar, ristoranti, pasticcerie, fruttivendoli, rivenditori di alimenti) sono sanzionabili ai sensi dell’art. 6 comma 3, 5, 6, 7, 8 rispettivamente per:
- mancata notifica o variazione di attività all’Autorità competente (es. NIA o VIAe)
- mancanza di requisiti igienici (es. carenze strutturali e di pulizia)
- mancata predisposizione o applicazione delle procedure di autocontrollo atte a garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e la corretta gestione delle informazioni sulla catena alimentare (es. assenza del manuale di autocontrollo o documento inadeguato o non applicato, mancanza di procedure atte a garantire tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, mancata formazione ai sensi della L.R. 21/2005 relativa alla formazione obbligatoria in sostituzione al libretto sanitario sia per gli operatori che per gli addetti del settore alimentare.).
- mancato adeguamento di prescrizioni a seguito di controlli da parte dell’Autorità competente
Le microimprese alimentari che si occupano di produzione primaria ed attività connesse o di gestione di prodotti di origine animale (es. macellerie e pescherie) sono sanzionabili anche ai sensi dei comma 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 13 e 14.