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Maggio 31st, 2012

Articolo:

Prorogata ancora la possibilità per i Datori di Lavoro di Autocertificare la Valutazione dei Rischi.

News, by Gianluca.

Prorogata ancora la possibilità per i Datori di Lavoro di Autocertificare la Valutazione dei Rischi.

L’articolo 29, comma 5, del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro (D.lgs. n. 81/2008) prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, istituita presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, avrebbe dovuto elaborare entro e non oltre il 31 dicembre 2010. Lo stesso articolo stabilisce, inoltre, che fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore di tali procedure per mezzo di Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro, e comunque non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possano autocertificare di aver effettuato la valutazione dei rischi senza necessariamente elaborare il relativo documento. Poiché la Commissione consultiva permanente a tutt’oggi non ha ancora emanato le linee guida relative alla valutazione dei rischi, la data del 30 giugno 2012, che  rappresentava l’ultimo giorno di validità dell’autocertificazione per i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, è stato nuovamente prorogato.

Questo termine del 30/6/2012  è  stato  spostato al 31 dicembre 2012, data entro la quale, ai sensi dell’art. 29 comma 5 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,  tutte le aziende sotto il regime del D.Lgs. 81/2008 dovranno aver prodotto il loro Documneto di Valutazione dei Rischi (di tutti i rischi).

Il Governo infatti con il Decreto Legge n. 57 del 12/5/2012, contenente le “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese” e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, entrato in vigore il 14/5/2012, ha espresso: “la straordinaria necessità ed urgenza di evitare, nelle more della definizione delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi … che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il 30 giugno 2012 possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, siano obbligati, a decorrere dal 1° luglio 2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure ordinarie“.

Ha quindi  provveduto a sostituire il secondo periodo del comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008, secondo il quale “Fino  alla   scadenza   del diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012” con il periodo “Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012“.
Secondo la modifica apportata dal decreto legge n. 57 del 12/5/2012, in definitiva, il comma 5 dell’art. 29 del D. Lgs. n. 81/2008, a partire dal 14/5/2012, è così riscritto: “5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)”.

 

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